Quali sono le detrazioni fiscali previste dalla legge per la retta della Rsa? E sono sempre possibili? Inoltre, ne può beneficiare solo l’anziano ricoverato o anche il caregiver, qualora sia questo a pagare? Per rispondere a queste e altre domande abbiamo chiesto aiuto al dottor Sandro Sclafani di BC&, noto Studio di consulenza societaria tributaria legale con sede a Milano.
Cosa si può detrarre
Il nostro esperto fa subito un’importante precisazione: “La retta di ricovero è formata da una parte riferibile alla quota sanitaria e da una che riguarda invece la quota alberghiera per vitto e alloggio (ovvero non sanitaria). Per permettere di individuare le due quote che compongono la retta, i gestori delle strutture rilasciano annualmente una dichiarazione che attesta i costi sostenuti dagli ospiti rispetto alle due singole voci. Questa attestazione è fondamentale per la dichiarazione dei redditi, in quanto la legge consente di poter portare in deduzione o detrazione esclusivamente i costi sostenuti per la quota sanitaria in misura e con modalità che variano a seconda di tre ben precisi fattori: lo stato di salute dell’ospite, il soggetto che provvede al pagamento, il fatto che l’anziano sia o meno a carico di chi sostiene la spesa”. Vediamo allora in dettaglio quali agevolazioni fiscali sono previste a seconda dei diversi scenari.
1. Deducibilità integrale della retta
Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lett. b, del DPR 917/1986, le persone disabili oppure invalide possono dedurre integralmente i costi sanitari sostenuti e certificati nella dichiarazione annuale rilasciata dall’ente gestore della struttura.
Ai sensi della legge n. 104/1992 per “disabile” si intende una persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, indipendentemente dal fatto che questi fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Sono considerati disabili non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale istituita ai sensi dell’art. 4 sempre della legge n. 104/1992, ma anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra descritte.
Oltre che dall’ospite della Rsa, le spese sanitarie sostenute possono essere eventualmente dedotte anche dal familiare, individuato tra quelli riportati nell’art. 433 del c.c., a prescindere dal fatto che il parente in cura sia o meno da considerare fiscalmente a carico.
2. Detraibilità del 19% della retta senza limitazioni
Secondo quanto previsto invece dall’art. 15, comma 1, lett. c, del DPR 917/1986, le persone non portatrici di handicap o non invalidi, ma comunque non autosufficienti “nel compimento degli atti della vita quotidiana”, possono detrarre il 19% del totale delle spese sanitarie certificate.
In particolare, la Circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2005 ha chiarito che sono da considerarsi “non autosufficienti” i soggetti che siano incapaci in autonomia di: assumere alimenti; espletare le funzioni fisiologiche e di igiene personale; deambulare; indossare da soli gli indumenti. Lo stato di “non autosufficienza” sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni. Inoltre, sono da considerare “non autosufficienti” le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Attenzione: data la mancanza di norme o circolari a stabilire che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap, può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
In questo contesto, oltre che dall’ospite della Rsa, le spese sanitarie sostenute possono essere detratte anche dal familiare, individuato tra quelli riportati nell’art. 433 del c.c., di cui l’anziano è fiscalmente a carico.
3. Detraibilità del 19% della retta con limitazioni
L’ultimo scenario è quello previsto dall’art. 15, comma 1, lett. i-septies, DPR 917/1986: nel caso in cui l’ospite non sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 (1° scenario) oppure l’ospite non sia un familiare fiscalmente a carico (2° scenario), l’assistito o i familiari di cui all’art. 433 c.c. che hanno sostenuto la spesa possono indicare i costi sostenuti e certificati come spese per addetti all’assistenza personale, usufruendo della detrazione del 19% su una spesa massima di 2.100 euro, che consente quindi una detrazione massima pari a 399 euro, a patto però che il reddito del contribuente non superi i 40.000 euro lordi annui.
“Com’è facilmente intuibile”, commenta in chiusura il dottore commercialista Sandro Sclafani, “nel caso in cui l’ospite della Rsa non sia disabile né fiscalmente a carico, risulta fiscalmente più conveniente che paghi direttamente la retta, perché così è invece ammessa dalle legge la detrazione del 19% sul totale della spesa certificata”.
Redazione Peranziani
Articolo revisionato dalla nostra redazione