E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019, con efficacia dal giorno successivo, il Decreto Legge n. 4 che introduce il trattamento di pensione anticipata cosiddetto “QUOTA 100”.
Quota 100. Cosa prevede
“Le novità, introdotte in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – spiega la Dott.ssa Federica Perli, dello studio BC&, Studio di Consulenza Societaria Tributarie Legale – consentono di conquistare il diritto alla pensione anticipata, detta appunto “pensione quota 100”, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Va precisato che il requisito dell’età anagrafica non subisce gli adeguamenti, previsti dall’art. 12 del Decreto Legge 78/2010, legati agli incrementi delle aspettative di vita.
Per i lavoratori del settore privato, il diritto alla pensione quota 100 decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti se maturati nel 2019 e, dal 1° aprile 2019 se i requisiti sono maturati nel 2018. Per i lavoratori del settore pubblico, il medesimo diritto, decorre trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti se maturati nel 2019 e, dal 1° agosto 2019 se i requisiti sono maturati nel 2018. La legge prevede infine che, chi ha maturato il diritto di pensione quota 100, entro la fine del triennio di sperimentazione, possa farne richiesta anche oltre il 2021.
L’introduzione, ancorché in via sperimentale, della pensione quota 100, ripristina nei fatti quella che sino al 31 dicembre 2011 era nota come “pensione di anzianità”. Si rammenta infatti che la riforma Monti-Fornero, introdotta dal Decreto-Legge 201/2011 (c.d. “Salva Italia”) aveva soppresso il diritto alla pensione, appunto di anzianità, che si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.
Dal 2012 in poi e prima della pensione quota 100, fatte salve alcune categorie di salvaguardati che potevano ancora accedere alla pensione di anzianità, in linea generale era possibile accedere alla cosiddetta “pensione di vecchiaia” il cui diritto matura al conseguimento di determinati requisiti che variano in base alle regole previste nella gestione in cui si chiede la pensione, al sesso di colui che ne fa richiesta e alla collocazione temporale della contribuzione posseduta nella gestione stessa.
Da ultimo si rammenti che qualsiasi Decreto Legge, e dunque anche quello che introduce quota 100, è immediatamente efficace ma ha una validità di 60 giorni. Deve, entro tale termine, essere convertito in Legge a pena di decadenza. Questo per significare che nell’iter di conversione, il testo può ancora subire modifiche”.
Redazione Peranziani.it