Con la consulenza del dottor Alberto Bestetti, dello Studio di consulenza societaria, tributaria e legale BC& di Milano, vediamo di dare tutte le risposte utili riguardo la detrazione fiscale delle spese sostenute per le badanti. Con una precisazione iniziale: “Come tali si intendono esclusivamente quelle sostenute per gli addetti all’assistenza specifica per le persone non autosufficienti, non quelle per le collaboratrici familiari, ovvero le colf”, avverte il nostro esperto.
Che cosa si intende esattamente per “persone non autosufficienti”?
“Parla chiaro la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che recita: «Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti». Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica. Fatte salve queste condizioni, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una cooperativa di servizi (Circolare n. 17/E, risposta 8, del 18 maggio 2006) oppure da una Casa di cura o di riposo (Risoluzione n. 397/E del 22 ottobre 2008), a patto che la documentazione esibita certifichi distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante”.
Come e in che misura possono essere recuperate queste spese?
“Le spese sostenute per le cosiddette badanti rappresentano un onere detraibile ai fini Irpef e sono recuperabili mediante la Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche (Modello 730 e Modello Redditi Persone Fisiche, ex Modello Unico PF). La detrazione per badanti (o, come detto, addetti all’assistenza nel compimento di atti della vita quotidiana) è fissata nel 19% dell’ammontare della spesa sostenuta dalle persone non autosufficienti o dai loro familiari. Ai sensi dell’art.433 del Codice Civile, per ‘familiari’ si intendono: il coniuge; i figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
Ci sono dei limiti alle somme detraibili?
“La detrazione del 19% spetta al soggetto che ha sostenuto il pagamento nel limite della spesa massima di 2.100 euro, sempre che il reddito del contribuente non superi i 40.000 euro lordi: la detrazione massima è quindi di 399 euro. Qualora il reddito del dichiarante superi il tetto di 40.000 euro lordi, non è invece possibile alcuna detrazione. Attenzione, inoltre: il limite di 2.100 euro rimane tale indipendentemente dal numero di addetti che prestano assistenza alla persona non autosufficiente”.
Come deve essere regolamentato il rapporto di lavoro con le badanti per poter portare in detrazione le spese sostenute?
“La legge prevede l’assunzione secondo quanto stabilito dal Contratto nazionale collettivo Colf e badanti oppure dal Contratto nazionale collettivo Lavoro domestico. Le differenze tra i due sono minime e il più utilizzato (applicabile in generale a tutti i lavoratori domestici in Italia) è il secondo. E’ un contratto di facile gestione e molto versatile, che contempla un rapporto di lavoro a ore come a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante) o ancora a mezzo servizio (part-time), in base alle esigenze della persona assistita. Inoltre, ha tempi di assunzione e rescissione molto flessibili e può essere disciplinato mediante Caf, Patronati o studi di commercialisti”.
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Redazione Peranziani
Articolo revisionato dalla nostra redazione