Entrare in una RSA può non essere semplice da un punto di vista legale. Questo perché di fatto la persona si affida al personale socio-sanitario presente nella struttura per le sue cure quotidiane. E, molto spesso, chi chiede di poter essere ammesso ha complicanze mediche serie, difficili da gestire, molte volte destinate ad aggravarsi. È evidente che le responsabilità quindi non sono banali. Curare una persona e anche comunicare il suo stato di salute fa i conti anche con la privacy dello stesso, con le sue regole e le sue problematiche.
C’è poi la possibilità, per soggetti con condizioni particolarmente complesse, che si debba persino ricorrere ad una sorta di «limitazione» della libertà privata. Argomenti delicati, che possono dare il via anche a complesse dispute legali.
Da questo punto di vista il consenso informato è regolamentato dalla legge 219/17 prevede anche altre modalità, al fine di permettere l’espressione anche da parte di pazienti che siano inabili a firmare. La legge 219/17 identifica le 2 componenti del Consenso Informato in ambito sanitario:
– le informazioni
– il processo con cui sono rese comprensibili e utili al Paziente
– chi deve fornire le informazioni: l’equipe medica
– chi si occupa della loro proposta al paziente: la struttura sanitaria
Serve quindi che l’anziano stesso o i suoi cari diano il loro consenso alla dirigenza della struttura, per favorire un percorso di cura ed aiuto il più corretto e sicuro possibile, con la massima tutela della propria privacy.
Il consenso informato, cos’è?
In consenso informato è, quindi, una sorta di «liberatoria», un’autorizzazione che il paziente o chi chiede di entrare nella Rsa sottoscrive e rilascia alla struttura dando così l’autorizzazione a ricevere i trattamenti medici ritenuti necessari. Dall’altro punto di vista la struttura o la sua direzione medica deve fornire al paziente tutte le informazioni necessarie a proposito del trattamento stesso, dei suoi possibili rischi ed effetti collaterali.
Chi può firmare un consenso firmato valido (contratto di inserimento in RSA)?
Sono tre le persone che possono firmare e sottoscrivere un consenso informato ed un contratto di inserimento in una Rsa.
La prima è l’anziano stesso che dev’essere ritenuto in grado di intendere e volere. Potrebbe essere utile da questo punto di vista anche l’opinione del medico di base da cui è in cura,
Nel caso però l’anziano avesse dei problemi cognitivi tali da non renderlo più autonomo, libero e lucido nelle proprie decisioni ecco che interviene il Garante, cioè un parente (solitamente un figlio o una figlia), che si fanno carico a tutti gli effetti, anche quindi legali ed economici, della persona in questione.
In situazioni familiari e personali poi particolarmente gravi, con l’anziano rimasto solo o senza alcuno in grado di poter fungere da garante ecco che il Tribunale nomina un Amministratore di Sostegno. Questi avrà in determinati casi e situazioni, il potere di firma sul consenso informato e sul contratto di inserimento in una Rsa.
Quando l’amministratore di sostegno può firmare un consenso informato?
La legge n. 6 del 9 gennaio 2004, ha introdotto nel nostro Codice Civile la figura dell’Amministratore di Sostegno.
Finalità di tale legge è quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’Amministratore di Sostegno quindi è autorizzato a sottoscrivere i documenti di inserimento nelle RSA per le persone incapaci di intendere e volere che rappresenta. Non deve sottoscrivere gli atti ed i documenti che riguardano il pagamento delle rette, non è tenuto a farlo. Nel caso rischia di doverle coprire di tasca propria.
A cosa si presta consenso con la firma al consenso firmato
Con la firma al consenso informato, quindi, l’anziano o chi ne gestisce la vita in caso di stato medico grave, autorizza i medici della struttura a sottoporsi alle cure necessarie, stabilendone la tipologia. Dall’altra parte il medico deve informare la persona della tipologia delle cure, dei suoi rischi ma anche di ogni eventuale modifica.
C’è poi il consenso informato che riguarda la privacy e quindi la possibilità di comunicare e a chi lo stato clinico del paziente o dell’ospite. Sarà l’anziano stesso quindi a decidere chi potrà sapere e chi no.
Redazione Peranziani.it