Gli atti di straordinaria amministrazione

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30 Giugno 2021

Nella maggioranza dei casi viene nominato amministratore di sostegno un parente del beneficiario, solitamente colui che si occupa in maniera prevalente del suo accudimento.

Spesso si tratta di persone che non hanno competenze giuridiche e che quindi, dopo avere giurato di svolgere il proprio ruolo con “fedeltà e diligenza”, si chiedono quali siano i propri compiti, in sostanza cosa possano o meno fare a favore della persona che amministrano.

La prima cosa da fare è quella di leggere attentamente il proprio decreto di nomina.

Capire quali poteri sono inseriti nello stesso e quali sono invece esclusi.

Nel decreto di attribuzione poteri vi sono frasi che ci guidano

Ad esempio: 

Ogni atto di straordinaria amministrazione indicato dagli artt. 374 e 375 c.c. nonché quelli che incidono notevolmente sul patrimonio della persona beneficiaria potrà essere compiuto dall’amministratore di sostegno, in nome e per conto della persona beneficiaria, soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 411 c.c. 

Oppure: “L’amministratore di sostegno, ma solo previa autonoma e successiva autorizzazione del Giudice, potrà compiere i seguenti atti..”.

Gli atti di straordinaria amministrazione cosa comprendono?

Vediamo quindi quali sono gli atti che necessitano necessariamente dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, perché così è previsto ex lege.

Gli articoli 374 e 375 del codice civile ci forniscono un’elencazione di detti atti.

I casi più comuni sono, solitamente, i seguenti:

-Vendere o acquistare beni immobili, 

-Accettare o rinunciare ad un’eredità,

-Promuovere giudizi 

-Riscuotere capitali

-Effettuare transazioni 

Facciamo l’esempio pratico: la vendita di un immobile intestato al beneficiario.

In questo caso l’amministratore di sostegno deve sapere che per poter vendere non basta il decreto di nomina ma è necessaria una specifica autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, fondata su una perizia giurata che determina il valore del bene immobile da vendere.

Si tratta di un’informazione importante perché, altrimenti, si rischia di firmare incarichi di mediazione immobiliare o, addirittura, preliminari di compravendita e non se ne ha il potere così esponendo se stessi ed il proprio amministrato a rischi che si possono e devono evitare. 

La vendita del bene comporta un incasso di somme

E’ bene farsi autorizzare anche questo passaggio specificando al Giudice su quale conto corrente, intestato al beneficiario, avverrà l’accredito.

Se con l’incasso somme l’amministratore di sostegno deve pagare dei debiti e quindi firmare, ad esempio, transazioni, anche detti anni dovranno essere autorizzati.

Non è quindi immediato definire cosa rientri negli atti cosiddetti di ‘straordinaria amministrazione” proprio perché, come sappiamo, l’amministrazione di sostegno è un istituto duttile, una veste che si crea sulla base delle necessità dell’amministrato.

Pertanto vi possono essere situazioni che non sono standardizzate ma che l’amministratore di sostegno deve imparare a riconoscere come atti che per cui è necessario relazionare il Giudice Tutelare e chiedere la sua idonea autorizzazione per poter procedere.

In generale, se gli atti che si devono compiere incidono in maniera significativa sulla vita o sul patrimonio del proprio amministrato confrontarsi con il Giudice diventa opportuno se non doveroso.

L’amministratore di sostegno deve inoltre sempre confrontarsi, ove possibile, con il proprio amministrato ricordandosi che, laddove vi sia conflitto con lo stesso, deve sempre rimettere la decisione al Giudice Tutelare.

Come si chiede l’autorizzazione al Giudice Tutelare?

A mezzo di un’istanza da depositare presso la competente cancelleria e con indicato il numero di ruolo della propria procedura ed il Giudice Tutelare competente per la stessa.

Nell’istanza è sempre bene:

-Indicare chiaramente le ragioni delle richieste che si stanno formulando e per cui si chiede l’autorizzazione al Giudice Tutelare 

-Specificare la fondatezza della richiesta

-Dare evidenza delle condizioni economiche del beneficiario e quindi della sostenibilità della richiesta

-Allegare la documentazione utile (e imprescindibile): es. perizia giurata nel caso di vendita di immobile)

Il Giudice deve essere messo nella condizione di avere tutti gli elementi per poter decidere

Spesso sui siti dei Tribunali o presso le stesse cancelleria si trovano moduli che possono aiutare in queste richieste e che indicano anche gli allegati che è necessario presentare unitamente all’istanza.

L’amministratore di sostegno deve sempre ricordarsi che l’istituto dell’amministrazione di sostegno è trilaterale: beneficiario, amministratore di sostegno e beneficiario.

Questa tri lateralità tutela il proprio amministrato e deve sempre guidare l’operato dell’ADS.

(con la collaborazione dell’avv. Melissa Buoncristiani)

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