Chi assiste una persona fragile sa che le problematiche da affrontare sono all’ordine del giorno.
La parte più critica è quella in cui non basta più essere caregiver, ma bisogna assumere un ruolo riconosciuto legalmente al fine di compiere degli atti giuridici che non sarebbe altrimenti possibile gestire.
È normale essere spaventati: si sta già affrontando tanto e l’idea di aggiungere burocrazia non è ovviamente una decisione facile da intraprendere.
Ecco perché informarsi e “formarsi” è fondamentale per capire come meglio agire.
Amministratore di sostegno o interdizione? Le differenze
La prima domanda da porsi è quale istituto sia più idoneo alla tutela del proprio familiare.
L’istituto tradizionale, ancora oggi, maggiormente conosciuto è quello dell’interdizione legale.
Lo stesso è, però, caratterizzato da una rigidità che non consente di adattarlo alle peculiarità del caso concreto.
L’interdizione presuppone un’abitualità della malattia a cui consegue l’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi. L’effetto del provvedimento di interdizione è infatti la perdita di capacità di agire dell’interdetto sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato invece introdotto nel 2004.
Il legislatore ha creato un istituto più duttile, un vestito adattabile alle varie esigenze ed il cui fine è quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle esigenze di vita quotidiana.
Con l’apertura di un’amministrazione di sostegno non si va a togliere la capacità di agire, ma a nominare una persona che possa compiere quegli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che il beneficiario non è più in grado di svolgere.
Attualmente si predilige quasi sempre l’istituto dell’amministratore di sostegno sempre che lo stesso sia in grado di raggiungere gli obiettivi utili per la tutela del soggetto fragile.
Quando è opportuno richiedere il supporto di un amministratore di sostegno
L’opportunità di richiedere l’amministrazione di sostegno è ravvisabile nell’utilità della stessa.
Perché aggiungere incombenze alla propria situazione se non se ne ha la necessità?
Questo è un concetto molto importante da chiarire: troppo spesso vengono presentate domande che non hanno una vera utilità e poi il richiedente se ne pente.
Bisogna chiedersi a cosa possa servire la nomina di un amministratore di sostegno.
Solo laddove si ravvisi un’utilità allora si sta percorrendo la scelta adeguata.
Le situazioni possono essere molteplici. A titolo esemplificativo:
La persona fragile è sola;
Sussiste la concreta necessità di compiere un atto di carattere negoziale e giuridico altrimenti non effettuabile (ad esempio la vendita di un bene immobile);
La persona con menomazione psico fisica è influenzabile e vi è il rischio che venga circuita.
Si tratta di circostanze comuni in cui la nomina di amministratore di sostegno è fondamentale per la tutela della persona.
Come fare richiesta per l’amministratore di sostegno e chi può farla: i presupposti
I presupposti per la richiesta di amministratore di sostegno sono:
Una menomazione psico – fisica
L’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
Come già sopra evidenziato la richiesta di aprire un’amministrazione di sostegno deve anche essere opportuna.
La legge prevede che la designazione dell’amministratore di sostegno debba essere fatta dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona per cui si richiede la tutela ha la residenza o il domicilio.
La prassi è però quella di presentare la domanda presso il Tribunale competente a seconda del domicilio al fine di agevolare la vicinanza del Giudice Tutelare rispetto all’amministrato.
Al fine della richiesta non è obbligatoria l’assistenza del legale. Solitamente ogni Tribunale mette a disposizione dei moduli che si possono compilare e depositare autonomamente.
Bisogna, comunque, tenere sempre presente che si tratta di un istituto giuridico e che è necessario fornire al Giudice Tutelare tutti gli elementi utili per la nomina e la scelta dell’amministratore di sostegno
La domanda può essere presentata:
Dallo stesso soggetto beneficiario
Dal coniuge
Dalla persona stabilmente convivente
Dal parente entro il IV grado
Dagli affini entro il II grado
Dal tutore o curatore
Dal Pubblico Ministero
Inoltre, ai sensi dell’art. 406 comma 3° c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.
Esaminata la domanda e sentito il beneficiario, il procedimento si conclude con un decreto di nomina di amministratore di sostegno con attribuzione dei poteri.
Quali sono le questioni pratiche che può svolgere l’amministratore di sostegno?
Il nominato amministratore di sostegno deve leggere con attenzione il decreto di nomina e di attribuzione dei poteri.
Il decreto di nomina dovrebbe rappresentare una sorta di “vestito” cucito sulla base delle esigenze della persona sottoposta a tutela
Pertanto, anche se spesso i Giudici Tutelari partono da basi standard, ogni decreto può essere diverso dall’altro.
I compiti di un amministratore di sostegno sono molteplici e solitamente comprendono la gestione delle incombenze per l’assistenza e cura del beneficiario, la gestione patrimoniale, i rapporti con le banche, le RSA, l’INPS etc.
Bisogna, inoltre, ricordare che gli atti di straordinaria amministrazione devono sempre essere oggetto di specifica autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.
Molto dibattuta in questo momento storico è poi la questione del consenso informato. Non bisogna dare per scontato che l’essere nominato amministratore di sostegno comporti automaticamente il potere di firmare il consenso informato per conto dell’amministrato. La firma del consenso informato è infatti un argomento molto delicato e che deve essere sempre considerato con la massima attenzione
Soprattutto è fondamentale sapere che, in caso di dissenso con il proprio beneficiario, è necessario informare il Giudice Tutelare e rimettersi alla sua decisione. Il rispetto delle volontà del proprio amministrato è la base dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e, qualora vi siano dubbi o incertezze, è sempre meglio confrontarsi con l’autorità garante della sua tutela.
con la consulenza dell’Avv. Melissa Buoncristiani
Redazione Peranziani.it