Ai lavoratori che assistono un familiare disabile spesso anziano cui sia riconosciuta la condizione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, è consentita, a determinate condizioni, la possibilità di accedere ad alcune forme di pensione anticipata.
Cos’è l’APE sociale
“Una di queste – spiega la Dott.ssa Federica Perli dello Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale BC& – è la cosiddetta “APE sociale” introdotta in via sperimentale fino al 31.12.2018 dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) e poi prorogata al 31.12.2019 dal Decreto Legge 4/2019. Tra le categorie di soggetti cui essa è indirizzata, rientrano anche coloro i quali: “assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Requisiti necessari al fine di poter godere dell’APE sociale sono il compimento del 63° anno di età e il possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (36 anni per gli addetti ai lavori gravosi).
Essa copre il periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia e l’importo, erogato mensilmente, può essere al massimo di 1.500 euro”.
I “lavori precoci”
“Altra forma di prepensionamento accessibile ai lavoratori – aggiunge la Dott.ssa Perli – che assistono un familiare gravemente disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, è riservata ai cosiddetti “lavoratori precoci”. Per lavoratore precoce si intende colui che può far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e perfeziona, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione. Tale ultimo requisito può essere perfezionato anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 purché l’interessato ne faccia richiesta.
Questa seconda forma di pensione anticipata non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori, mentre l’APE sociale è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente/parasubordinato o di lavoro autonomo, a condizione che, i relativi redditi, non superino rispettivamente gli 8.000 euro e i 4.800 euro lordi annui”.
Redazione Peranziani.it